Coronavirus: disposizioni ufficiali aggiornate al DPCM 11.3.2020

Aggiornamento del 12 marzo 2020 – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella serata di ieri, ha approvato ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio. Le misure, in vigore sino al 25 marzo, riguardano l’intero territorio nazionale.

Tra le principali modifiche la chiusura totale di diverse attività commerciali e di ristorazione.

Le istituzioni invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti solo ai casi di assoluta necessità. Ognuno di noi può porsi autonomamente la domanda “E’ davvero necessario spostarmi?”


Aggiornamento dell’8 marzo 2020 – Nella mattinata di oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato nuove misure volte al contenimento dell’epidemia in atto.

Di seguito un estratto delle misure in vigore sino al 3 aprile. Tutto quanto non dettagliato è consultabile nel testo ufficiale del DPCM allegato.

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla Lombardia, nonché all’interno del suo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio ( i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali);
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di l metro;
  • la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

 


Numeri utili 

Contattare in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singolo caso e spiegherà cosa fare.

Per informazioni di carattere generale chiamare il 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

Utilizzare il 112 solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie al fine di evitare sovraccarichi e ritardi nei soccorsi.


Medici di medicina generale e pediatri: modalità di accesso

L’azienda di Tutela della Salute (ATS) di Monza informa che,  per qualsiasi necessità inerente l’ attività del medico di medicina generale  o pediatra (visita, prescrizioni, giorni di malattia…), l’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico.
Il medico, qualora lo ritenesse necessario,  comunicherà all’assistito le modalità di accesso (giorno/ora).
Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio.

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