Il D.L. 132/2014 convertito con modificazioni della L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità’ per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente.
Ai richiedenti
Dall’11 dicembre 2014 la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi con due modalità’ alternative al ricorso in Tribunale:
Entrambi gli atti di accordo hanno lo stesso valore del provvedimento del Tribunale, ma si possono utilizzare solo in caso di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti).
Inoltre, l’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale dello stato civile è limitato all’esistenza di una serie di condizioni; nei casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali in cui non si possa procedere in Comune, le parti possono ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza legale.
La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all’Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni (come chiarito dalla circolare Min. Interno nr. 6 del 24/04/2015):
1. I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una sola della parti si può procedere).
2. L’accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale .
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell’assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell’assegno divorzile (nel caso di divorzio)
La legge n. 55 del 03/05/2015 ha introdotto il DIVORZIO BREVE per cui la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata quando siano trascorsi almeno DODICI MESI dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da SEI MESI nel caso di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Dove Presentare la pratica:
Ufficio Stato Civile
Palazzo Municipale, Via Monte Bianco 2
I coniugi che intendono separarsi o divorziare devono:
I cittadini che voglio divorziare in Comune dovranno esibire copia della sentenza di separazione o del decreto di omologazione per permettere la verifica del decorso dei requisiti di legge.
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Presentarsi in Comune alla data concordata con l'Ufficiale dello Stato Civile non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo.
Versamento di € 16,00 per il diritto fisso da effettuare presso la Tesoreria della Banca Popolare Ag. Limbiate o presso lo Sportello Polifunzionale "Punto Limbiate"