Ai cittadini che intendono presentare ricorso presso il Prefetto relativamente un verbale al Codice della Strada.
Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti l’istanza è inammissibile.
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell’organo accertatore ed entro il 60° giorno successivo a tale data. Se non ha avuto luogo alcuna notificazione o contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso; pertanto, non è possibile proporre ricorso avverso un Preavviso di Accertata Violazione oppure una comunicazione di Ultimo Avviso.
Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione o presentazione del ricorso all’organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l’organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto. Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l’importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.
Qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi da quando il ricorrente riceve la convocazione fino al giorno fissato per lo svolgimento dell’audizione (anche in caso di mancata presentazione dell’interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell’audizione.
Se il Prefetto dichiara l’inammissibilità/irricevibilità del procedimento (esempio ricorso privo di firma autografa del ricorrente), tale ricorso non produce alcun effetto giuridico e risulta come se non fosse mai stato presentato. In tal caso, se la sanzione non era stata pagata in misura ridotta come dai termini di legge, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.
Compilare l'apposito modulo allegando copia del verbale impugnato ed eventuali fotografie o altro materiale esplicativo.
Dove Presentare la pratica:
Sportello Polifunzionale "Punto Limbiate"
Palazzo Municipale, Via Monte Bianco 2
oppure
presso la Prefettura di Monza e Brianza a mezzo PEC o raccomandata.
Modulo debitamente compilato e sottoscritto con allegato
Il deposito di formale ricorso prevede la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine dell'istruttoria.
Entro 60 giorni dalla notifica/contestazione del verbale al Codice della Strada.
La pratica non presenta costi di presentazione.