Cos'è
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singolo collegio plurinominale e con l’indicazione di tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel medesimo collegio plurinominale, deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi plurinominali, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio
Quando si verifica lo scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (e quindi a 750 sottoscrizioni per collegio plurinominale). La riduzione delle sottoscrizioni si riferisce esclusivamente al numero minimo, considerata la ratio della norma che mira a facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti; di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto.
Per il Senato della Repubblica, il numero delle sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale è quello dettato per la Camera (si tenga conto, comunque, che al Senato i collegi plurinominali sono circa la metà di quelli della Camera e che hanno, quindi, una superficie territoriale più grande).
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Tra i sottoscrittori non possono figurare gli stessi candidati: ciò, per la logica incompatibilità tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura. Tale orientamento viene anche seguìto dalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato nelle sentenze che hanno esaminato analoga questione concernente l’esame delle liste dei candidati nelle elezioni comunali.
Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati.
L’elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati nel collegio plurinominale è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro.
Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori del collegio plurinominale
Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli, nei quali sono riportati anche:
- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita e il codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l’indicazione del comune compreso nel collegio plurinominale nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinominali, l’indicazione della sezione elettorale in cui l’elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinominale.
La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato comunale all’uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista.
Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
In base a tale norma i seguenti soggetti sono competenti ad eseguire le autenticazioni (che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali):
- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori provinciali;
- gli assessori comunali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali (senza più l’obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia);
- consiglieri metropolitani (senza più l’obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia);
- i consiglieri comunali (senza più l’obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco);
- i segretari provinciali;
- i segretari comunali;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza e i cui nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine professionale.
Le autentiche dei funzionari incaricati dal sindaco, sono effettuate nei giorni ed orari di apertura dell’Ufficio Elettorale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Sono previste le seguenti aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale:
- giovedì 18, venerdì 19 agosto 2022: dalle ore 14.00 alle 17.00;
- sabato 20 agosto 2022: dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00;
- domenica 21 e lunedì 22 agosto 2022: dalle ore 8.00 alle 20.00;
- venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022: dalle ore 9.00 alle 18.00;
- domenica 25 settembre 2022: dalle ore 7.00 alle 23.00.
A norma dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l’autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che sono le seguenti:
- l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
Nel caso in cui gli ufficiali autenticatori non dispongano di un timbro identificativo della loro qualità, è sufficiente che sia indicato chiaramente la qualifica rivestita.
Il Ministero della giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Rimane confermato l’indirizzo interpretativo secondo il quale le disposizioni in materia di autodichiarazioni non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l’accertamento dell’iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
Pertanto non sono ammesse:
- l’autocertificazione per l’iscrizione nelle liste elettorali;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali tramite autodichiarazione dell’interessato in calce al documento;
- la presentazione di documenti alla Pubblica Amministrazione tramite fax o posta elettronica.
Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati – rimane necessario presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.
Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettore di un comune compreso nel collegio plurinominale (o, in caso di un collegio plurinominale compreso in un unico comune o di comune diviso in più collegi plurinominali, di elettore delle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale) e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di elettori.
Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale. Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati (entro 24 ore dalla richiesta) dai sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle rispettive liste elettorali.
Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
La richiesta digitale può essere presentata:
- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.
La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.
Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC , l’ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.
I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:
- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale.
La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:
- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990.
La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l’inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.
Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere evitato con l’uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell’autorità governativa.
I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall’articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l’immediato rilascio dei certificati.
La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura può essere autenticata da un’autorità diplomatica o consolare italiana: essi, se residenti all’estero, possono candidarsi nel territorio nazionale solo previa opzione per il voto in Italia (o se residenti in uno degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi dell’art. 20 della legge n. 459/2001).
Per evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, l’articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (da applicare anche al Senato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993) richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, tramite il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste dei candidati.
Accedere al servizio
Come si fa
Autentiche di sottoscrizione: è necessario rivolgersi ad uno dei soggetti che possono effettuare l’autentica, che per il Comune sono: il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, il Segretario comunale, i funzionari incaricati dal Sindaco (presso l’Ufficio Elettorale).
Rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali: è necessario rivolgersi all’Ufficio Elettorale, anche tramite PEC.
Canale digitale
PEC del comune: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
Cosa serve
Chi richiede l’autentica di sottoscrizione, deve esibire un documento di riconoscimento valido.
Tempi e scadenze
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali richiesti tramite PEC devono essere rilasciati entro 24 ore.
Le candidature per le elezioni politiche devono essere presentate entro il 34° giorno antecedente la data del voto.
Atti e documenti a corredo dell’istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d’identità personale. Il personale dell’Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione. L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Riferimenti normativi
- d.P.R. n.361/1957
- d.P.R. n.570/1960
- L. n.53/1990
- d.Lgs. n.553/1993
- d.P.R. n.445/2000
- d.L. n.267/2000
- L. n459/2001
- d.L. n.77/2001 convertito con L. n.108/2021
- Corte Suprema di Cassazione, decisione del 26/02/1994
- Consiglio di Stato, Sez. I, parere n.283/2000