Dichiarazione nascita

Dove Presentare la pratica:

Ufficio Stato Civile
Palazzo Municipale, Via Monte Bianco 2

Per informazioni:

Ufficio Stato Civile

Cosa occorre fare per:

Presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive la nascita su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di documento di riconoscimento e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. 

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi,  muniti di documento di riconoscimento.

Tempi:

Entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita

Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità ), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando leventuale volontà della madre di non essere nominata.

Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest’ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all’ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel Comune di nascita o nel proprio Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?
La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
– da uno dei due genitori o entrambi
– da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
– da medico/ostetrica che ha assistito al parto
– da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
– dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
– dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre

Qual è la documentazione necessaria?
1 ) Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2 ) Copia del documento di identità del richiedente
3 ) Carta d’identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell’art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) per i genitori non residenti

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.