Cambio di Residenza

Servizio attivo

Servizio Cambio di Residenza


A chi è rivolto

A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza:

  • nell’ambito dello stesso comune
  • trasferendosi da un altro comune
  • provenendo dall'estero (prima residenza in Italia)
  • rientrando in Italia dall’estero (cittadini italiani AIRE)

Come fare

Le dichiarazioni di residenza si possono presentare con queste modalità:

Cosa serve

Documenti necessari

Cittadini italiani

  • carta d´identità o documento di riconoscimento
  • codice fiscale
  • dati catastali dell'appartamento
  • nel caso di trasferimento di minori è necessario l´assenso ed il documento di identità di entrambi i genitori
  • nel caso di inserimento in una famiglia già esistente è necessaria l´autorizzazione dell'intestatario della scheda anagrafica accompagnata dal documento di identità dello stesso

Cittadini Comunitari provenienti da altri Comuni italiani

  • passaporto o carta d´identità rilasciata dal Paese d´origine
  • carta d´identità rilasciata dal Comune italiano
  • codice fiscale
  • attestazione di regolarità del soggiorno

Cittadini Comunitari provenienti dall´estero lavoratori subordinati

  • passaporto o carta d´identità rilasciata dal Paese d´origine
  • codice fiscale
  • contratto di lavoro o assunzione c/o Centro per l´impiego
  • ultima busta paga

Cittadini Comunitari provenienti dall´estero familiari a carico (marito, moglie, figli, padre. madre)

  • passaporto o carta d´identità rilasciata dal Paese d´origine
  • codice fiscale
  • certificato attestante il rapporto di parentela (nascita, matrimonio) tradotto e legalizzato
  • documento attestante il reddito del familiare garante

Cittadini Extracomunitari provenienti da altri Comuni italiani

  • passaporto in corso di validità
  • carta d´identità rilasciata dal Comune italiano
  • codice fiscale
  • permesso di soggiorno in corso di validità
  • se scaduto ricevuta attestante la richiesta di rinnovo
  • dichiarazione di ospitalità (se coabitante con cittadino già residente)

Cittadini Extracomunitari provenienti dall´estero

  • passaporto in corso di validità
  • codice fiscale
  • permesso di soggiorno in corso di validità
  • dichiarazione di ospitalità (se coabitante con cittadino già residente)

Cittadini Extracomunitari provenienti dall´estero (ricongiungimento familiare e/o lavoro)

  • passaporto in corso di validità
  • codice fiscale
  • visto d´ingresso
  • ricevuta richiesta permesso di soggiorno
  • nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
  • dichiarazione di ospitalità

 

PER I CITTADINI STRANIERI

ALLEGARE COPIE DELL´ATTO DI MATRIMONIO e DI NASCITA TRADOTTE e LEGALIZZATE

 

 

PER TUTTI I CITTADINI:

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (IN CASO DI LOCAZIONE)

AUTORIZZAZIONE DELL'INTESTATARIO DELLE SCHEDA ANAGRAFICA ACCOMPAGNATA DAL DOCUMENTO DI IDENTITà DELLO STESSO (IN CASO DI INSERIMENTO IN UNA FAMIGLIA GIà ESISTENTE) 

Tempi e scadenze

L´Ufficiale d´Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa di persona o inviata, l´Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l´accertamento dei requisiti previsti per l´iscrizione anagrafica.

Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all´interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).

Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l´Ufficiale d´Anagrafe comunicherà all´interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti ed egli, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.

Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l´Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l´interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

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Ultimo aggiornamento: 28/08/2024, 13:01

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