A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza:
Le dichiarazioni di residenza si possono presentare con queste modalità:
Documenti necessari
Cittadini italiani
Cittadini Comunitari provenienti da altri Comuni italiani
Cittadini Comunitari provenienti dall´estero lavoratori subordinati
Cittadini Comunitari provenienti dall´estero familiari a carico (marito, moglie, figli, padre. madre)
Cittadini Extracomunitari provenienti da altri Comuni italiani
Cittadini Extracomunitari provenienti dall´estero
Cittadini Extracomunitari provenienti dall´estero (ricongiungimento familiare e/o lavoro)
PER I CITTADINI STRANIERI
ALLEGARE COPIE DELL´ATTO DI MATRIMONIO e DI NASCITA TRADOTTE e LEGALIZZATE
PER TUTTI I CITTADINI:
DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (IN CASO DI LOCAZIONE)
AUTORIZZAZIONE DELL'INTESTATARIO DELLE SCHEDA ANAGRAFICA ACCOMPAGNATA DAL DOCUMENTO DI IDENTITà DELLO STESSO (IN CASO DI INSERIMENTO IN UNA FAMIGLIA GIà ESISTENTE)
L´Ufficiale d´Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa di persona o inviata, l´Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l´accertamento dei requisiti previsti per l´iscrizione anagrafica.
Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all´interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l´Ufficiale d´Anagrafe comunicherà all´interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti ed egli, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l´Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l´interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.