Tributi
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È possibile richiedere la rateazione del pagamento delle somme dovute in conseguenza di atti di accertamento, di avvisi di liquidazione o di qualsiasi altro titolo di pagamento regolarmente notificato.
La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rateazione già concessi. Non potrà essere concessa una rateazione di un nuovo debito nel caso in cui sia stato già emesso un piano rateale per il quale risulti il mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali e debiti di natura non tributaria, il numero delle rate è determinato in ragione dell’importo complessivamente dovuto.
Le richieste di rateazione possono essere presentate solo online accedendo al servizio con SPID o CIE.
Devi possedere SPID o CIE
Una volta conclusa la procedura di richiesta di rateazione, qualora la stessa abbia avuto esito positivo, il piano di rateazione, unitamente a tutti i bollettini PagoPa, necessari per il pagamento delle singole rate, verrà trasmesso a mezzo raccomandata o a mezzo PEC se il contribuente ne è in possesso.
Le rate mensili scadono alla data concordata di ciascun mese.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali vigenti
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