Carta di Identità elettronica

Servizio attivo

La carta d’identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Per richiederla è necessario fissare un appuntamento al link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/


A chi è rivolto

Ai cittadini

Descrizione

La carta d’identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. E’ di plastica, ha le dimensioni di una carta di credito, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare e il suo codice fiscale.

La carta di identità elettronica è un documento di identificazione che comprova l’identità in Italia e all’estero ed è contrassegnata da un numero unico nazionale stampato sul fronte in alto a destra.

 

Ecco tutti i dati che contiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – il Comune nel quale è stata rilasciata
– nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, altezza, cittadinanza, numero dell’atto di nascita, indirizzo di residenza e fotografia del titolare
– firma
– l’eventuale NON validità per l’espatrio
– nome dei genitori (nel caso di carta d’identità di minore di anni 14)
– codice fiscale

 

Per richiedere la Carta di Identità Elettronica è necessario fissare un appuntamento al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

 

E’ possibile effettuare richiesta della carta d’identità elettronica solo se il documento di identità precedente:

– è scaduto o mancano non più di 6 mesi alla scadenza;
– è stato rubato o smarrito (in questo caso è necessario sporgere denuncia);
– è deteriorato cioè se il titolare non è identificabile attraverso la foto o i dati riportati.

A seguito di cambio di residenza, indirizzo, stato civile o professione NON si effettua il rifacimento della carta d’identità.

Se NON si risiede a Limbiate, è possibile richiedere la carta d’identità nel Comune di Limbiate solo se impossibilitati ad andare nel proprio Comune di residenza per motivi gravi, dimostrabili e documentati.

 

Cosa occore portare il giorno dell’appuntamento:

– la carta di identità scaduta o rovinata;

– denuncia, nel caso si tratti di furto o smarrimento;

– la carta nazionale dei servizi (CNS);

– 1 fototessera in formato cartaceo, con dimensione 35 x 45 mm (larghezza x altezza), recente (fatta al massimo nei sei mesi antecedenti), a colori con sfondo bianco, senza sorridere;

  • Se il documento di cui si è in possesso è così rovinato da impedire il riconoscimento del titolare, e non si possiede nessun altro documento per l’identificazione (es. passaporto,  patente di guida), sarà necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni residenti a Limbiate con un documento di identità valido;
  • in caso di furto o di smarrimento della carta, è necessario portare con sè la denuncia in originale fatta in Polizia o dai Carabinieri. Non è possibile autocertificare lo smarrimento o il furto della carta d’identità. Se la carta smarrita o rubata non è stata fatta dal Comune di Limbiate oltre alla denuncia, porta un altro documento valido per l’identificazione, altrimenti sarà necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni residenti a Limbiate e con un documento valido;
  • se non si è mai stati in possesso di una carta d’identità e non si possiede nessun altro documento per l’identificazione, sarà necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni residenti a Limbiate muniti entrambi di documento di identità valido;
  • il passaporto e il permesso di soggiorno valido se sei cittadino di un paese esterno alla comunità europea. Se il permesso di soggiorno è scaduto porta la ricevuta della richiesta di rinnovo in originale, fatta da non più di 60 giorni dalla scadenza del permesso.

Consegna
La carta d’identità elettronica viene personalizzata e stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che la spedisce entro 6/10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ritiro

Il documento potrà essere ritirato in Comune, oppure fatto recapitare tramite raccomandata presso il proprio indirizzo di residenza o presso altro indirizzo indicato (in questo caso è necessario indicare con precisione: via, civico, cap, città, provincia).

Ritiro in Comune: il titolare potrà ritirare la CIE tramite presentazione dei fogli sostitutivi rilasciati il giorno dell’appuntamento o con altro documento di identificazione in corso di validità. Il ritiro può essere effettuato anche da un eventuale delegato, il quale dovrà essere munito di proprio documento di identità, fogli sostitutivi del documento da ritirare e delega firmata dal titolare della CIE;

Ritiro presso la propria residenza o presso altro indirizzo indicato:
Al momento della pratica è necessario comunicare nome e cognome del delegato al ritiro della CIE. Solo così il delegato potrà ritirare la raccomandata contenente il documento di identità.
E’ necessario che sul citofono ci sia il nome del titolare della CIE o della persona delegata al ritiro, ed una cassetta delle lettere dove inserire l’eventuale avviso di giacenza, qualora il postino non trovasse nessuno.
Dopo due tentativi falliti di consegna, la carta d’identità viene spedita all’ufficio postale più vicino dove resterà in giacenza, infine verrà rispedita in Comune dove potrà essere ritirata allo Sportello Polifunzionale negli orari di apertura al pubblico.

Validità per l’estero
La carta d’identità permette di andare all’estero nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno stipulato con l’Italia appositi accordi.
Prima di fare un viaggio all’estero, si consiglia comunque di informarsi circa i documenti utili da portare con sè.

Scadenza (per i maggiorenni)
La scadenza del documento corrisponderà all’ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall’art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.

Minori
I minorenni possono avere la carta di identità valida per l’espatrio SOLO con il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Il giorno dell’appuntamento devono essere presenti entrambi i genitori ed il minore, muniti di:

-1 fotografia formato tessera del minore;

-la carta nazionale dei servizi (CNS)
-il documento di identità dei genitori;
In alternativa, può presentarsi il minore con un solo genitore, purché nei giorni precedenti all’appuntamento il genitore assente abbia compilato l’apposito modulo online disponibile cliccando qui.

Ritiro CIE minori : la CIE del minore potrà essere ritirata da uno dei due genitori, munito di un proprio documento di identità e dei fogli sostitutivi della CIE (rilasciati in fase di rifacimento della stessa).

Validità della carta per i minori
La carta d’identità rilasciata ai minori di 3 anni vale 3 anni;
La carta d’identità rilasciata ai minori tra i 3 e i 18 anni vale 5 anni.
Per andare all’estero è necessario che nel documento siano scritti i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il minore di quattordici anni, deve viaggiare con uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Genitori separati: Assenso esplicito dell’altro genitore (da applicarsi al rilascio della carta di identità per minore)

In risposta ad alcuni quesiti proposti dal Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Giustizia in merito alla corretta applicazione dell’art.3 della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185, l’Ufficio Legislativo del predetto Dicastero ha inviato le direttive di seguito elencate, già peraltro attuate dall’ufficio anagrafe e sportello polifunzionale di Limbiate.

1) In merito al quesito sulla necessità, in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori, di ottenere l’assenso di entrambi i genitori nell’ipotesi ex art. 3 lettera a) della legge 1185/1967, oppure di procedere sulla base del solo assenso da parte del genitore convivente che esercita in via esclusiva la potestà genitoriale ai sensi dell’art. 317 bis del codice civile, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario anche il consenso dell’altro genitore non convivente.

2) In merito al quesito sulla necessità, in caso di istanza di rilascio del passaporto effettuato dal genitore non convivente con figli naturali, di acquisire l’assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 3, lettera b) della legge 1185/67, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario anche per tale fattispecie l’acquisizione del consenso dell’altro genitore naturale seppur non convivente.

3) in merito al quesito sulla necessità di acquisire l’atto di assenso di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 della Legge 1185/67 ad ogni nuova istanza di passaporto, anche in presenza del consenso preventivo e reciproco dei coniugi, concesso in sede di separazione legale, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessaria l’acquisizione dell’atto di assenso ad ogni istanza di passaporto, a prescindere dalla presenza del reciproco consenso prestato dai coniugi in fase di separazione legale. Tale soluzione sembra più rispettosa della volontà del legislatore di tutelare in modo efficace i figli minori e tiene conto della natura dei rapporti tra genitori e figli altrechè degli assetti familiari soggetti anche a rapidi mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori.

Ciò premesso, giova evidenziare che le finalità delle disposizioni in esame sono quelle di predisporre particolari garanzie nei confronti dei minori che intendono espatriare, considerati i rischi cui possono andare incontro allontanandosi dal proprio paese; al contempo si è inteso evitare che uno dei due genitori possa portare con sé definitivamente il minore all’estero per allontanarlo dal paese oltre che dall’altro genitore.

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Ultimo aggiornamento: 06/11/2024, 15:09

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