Ai cittadini
La Comunicazione di Inizio Lavori dev’essere presentata per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vengono rimosse immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni.
La comunicazione produce effetti senza che siano richieste altre comunicazioni o attestazioni per l’avvio, lo svolgimento e la conclusione dell’intervento.
Qualora per l’attività edilizia sia prevista l’acquisizione di atti di assenso, i lavori potranno iniziare solamente in seguito alla comunicazione dello Sportello Unico Edilizia dell’avvenuta acquisizione di questi ultimi.
La presentazione della pratica avviene attraverso il portale dell'edilizia.
Accesso al portale dell'edilizia
Ricevuta di avvenuta presentazione della domanda
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Comunicazione.
Normativa di riferimento:
– art. 6 comma 1 lettera e-bis) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
– tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016