Ai cittadini
L’attestato di idoneità alloggiativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza di impianti installati a norma.
Il certificato di idoneità alloggiativa ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.
Depositare presso lo sportello polifunzionale del Comune l'apposita domanda debitamente compilata (in ogni sua parte) e completa di tutti gli allegati richiesti.
Il certificato viene rilasciato dall'ufficio comunale competente entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il soggetto richiedente sarà invitato, a mezzo raccomandata e/o pec, all'integrazione della domanda. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.
L'attestato verrà rilasciato, al richiedente o a un suo delegato, in forma cartacea e dovrà essere ritirato presso lo sportello polifunzionale del Comune.
La richiesta deve essere corredata da n. 2 marche da bollo da €16,00.
L’istanza di idoneità alloggiativa è soggetta al versamento dei diritti di segreteria pari a € 11,00 da pagarsi tramite:
- bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale Banca UNICREDIT SPA - Agenzia di Bollate -IBAN IT 36Q0200820100000106694290
- bancomat presso lo sportello polifunzionale del Comune - p. terra - Via Monte Bianco n. 2.
Non saranno ammessi pagamenti in contanti.
Attestazione di idoneità alloggiativa
Nessuna
L’istanza di idoneità alloggiativa è soggetta al versamento dei diritti di segreteria pari a € 11,00 da pagarsi tramite:
- bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale Banca UNICREDIT SPA - Agenzia di Bollate -IBAN IT 36Q0200820100000106694290
- bancomat presso lo sportello polifunzionale del Comune - p. terra - Via Monte Bianco n. 2.
Non saranno ammessi pagamenti in contanti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Ministeriale Sanità 05.07.1975, recante “ modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione” e in particolar modo l'art. 2.
- D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, in particolare gli artt. 9, 23, 29 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e ss.mm.ii.
- D.P.R. 31.08.1999, n. 394, in particolare gli artt. 5, 6, 16, 34 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e ss.mm.ii.
- Legge 15.07.2009, n.94, art.1, comma 19 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
- Circolare del 18.11.2009, n. 7170 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.
- Circolare del 28.07.2000, n. 55 del Ministero del Lavoro.
- Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”.