SCIA alternativa al PDC

Dove Presentare la pratica:

Sportello Unico Edilizia

Per informazioni:

Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

Cosa occorre fare per:

La presentazione della pratica avviene attraverso il portale dell'edilizia.
Accedi allo Sportello Unico Edilizia

Tempi:

La pratica dev’essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data di effettivo inizio lavori

 In alternativa al permesso di costruire, per gli interventi descritti di seguito, può essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

  • ristrutturazione edilizia “pesante” che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporti mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso o che comporti modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
  • nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, esclusivamente per gli interventi che sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati (compresi gli accordi negoziali che hanno valore di piano attuativo), nei quali sono contenute delle precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che, in sede di approvazione o ricognizione, siano stati dichiarati espressamente dal competente organo comunale;
  • nuova costruzione fatta in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che recano disposizioni plano-volumetriche ben precise;
  • altri interventi eventualmente individuati con legge regionale.

Si precisa che, per tutti gli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, la Segnalazione è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

Gli interventi realizzati mediante Scia alternativa al permesso di costruire possono essere soggetti al contributo di costruzione.

In presenza di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla Segnalazione verrà applicata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.

La pratica va presentata corredata da una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato e con gli opportuni elaborati progettuali. Attraverso tali documenti, infatti, viene asseverata la conformità agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie delle opere che si vogliono realizzare. Se al fine di procedere con l’intervento sono necessari anche atti o pareri di organi o enti appositi, o l’esecuzione di verifiche preventive, questi sono prodotti mediante autocertificazione/attestazione o asseverazione di un tecnico abilitato (salvo casi specifici, come quello dei vincoli)

Per l’esecuzione dei lavori è necessario presentare l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori, mentre per la conclusione del procedimento è necessario inviare all’ufficio la comunicazione di fine dei lavori (dotata di collaudo finale e documentazione inerente la variazione catastale), che deve avvenire entro il termine massimo di efficacia, pari a tre anni dalla data di presentazione. Qualora ci dovesse essere una parte di intervento non ultimata, senza che vi siano state richieste di proroga, si dovrà presentare una nuova pratica edilizia.

Il dirigente e/o il responsabile dell’ufficio comunale competente, se riscontra la mancanza di una o più condizioni stabilite per l’intervento, è tenuto a ordinare motivatamente all’interessato di non effettuare le opere e, eventualmente, a informare l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza, nel caso di falsa attestazione da parte del professionista abilitato.


Normativa di riferimento:

– art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

– tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016