Tecnici/professionisti
Ogni modifica nello stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in Catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.
Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all’Agenzia delle Entrate.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia delle Entrate se non è allegata copia dell’atto di aggiornamento catastale dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che quest’ultimo è stato depositato presso il Comune.
Dal 1° luglio 2025 entrerà in vigore il comma 5 bis dell’art 30 del D.P.R 380/2001 s.m.i secondo il quale sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire, in modalità telematica, la procedura dei frazionamenti.
L’Agenzia delle entrate comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituirà l’attestazione di cui al comma 5.
Per ottenere l’attestazione di avvenuto deposito di frazionamento, è necessario inviare, esclusivamente via PEC, l’atto di aggiornamento.
Sulla copia ricevuta verranno riportati data ed estremi di protocollo dell’atto di deposito che verrà inviato al tecnico di parte via PEC.
Solo successivamente il tecnico di parte potrà inviare all'Agenzia delle Entrate l'atto di aggiornamento per via telematica tramite il canale Sister.
Dal 01/07/2025 entrerà in vigore una nuova modalità telematica semplificata: il deposito verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, alla quale i tecnici redattori invieranno telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico.
Prima dell’approvazione degli atti di aggiornamento e conseguente registrazione negli archivi catastali, l’Agenzia provvederà alla loro pubblicazione sul Portale per i Comuni.
Attestazione di avvenuto deposito del frazionamento.
30 giorni dal ricevimento dell'istanza
L'istanza di deposito del tipo frazionamento è esente da marca di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria.