Ai richiedenti
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile o al titolo legittimante, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso secondo quanto previsto al capo quarto del presente titolo.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
La data di inizio e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al comune, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.
La presentazione della pratica avviene attraverso il portale dell'edilizia.
Dove Presentare la pratica:
Sportello Unico Edilizia
L'interessato deve rivolgersi a un tecnico abilitato per la compilazione della domanda e per la stesura della relazione e degli elaborati progettuali.
Rilascio permesso di costruire
Nessuna
Normativa di riferimento:
Testo Unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
L.R. 12/2005 e s.m.i. (artt.33 e 35)