A coloro che intendono eseguire specifici interventi di ristrutturazione
In alternativa al permesso di costruire, per gli interventi descritti di seguito, può essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
Si precisa che, per tutti gli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, la Segnalazione è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Gli interventi realizzati mediante Scia alternativa al permesso di costruire possono essere soggetti al contributo di costruzione.
In presenza di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla Segnalazione verrà applicata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.
La pratica va presentata corredata da una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato e con gli opportuni elaborati progettuali. Attraverso tali documenti, infatti, viene asseverata la conformità agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie delle opere che si vogliono realizzare. Se al fine di procedere con l’intervento sono necessari anche atti o pareri di organi o enti appositi, o l’esecuzione di verifiche preventive, questi sono prodotti mediante autocertificazione/attestazione o asseverazione di un tecnico abilitato (salvo casi specifici, come quello dei vincoli)
Per l’esecuzione dei lavori è necessario presentare l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori, mentre per la conclusione del procedimento è necessario inviare all’ufficio la comunicazione di fine dei lavori (dotata di collaudo finale e documentazione inerente la variazione catastale), che deve avvenire entro il termine massimo di efficacia, pari a tre anni dalla data di presentazione. Qualora ci dovesse essere una parte di intervento non ultimata, senza che vi siano state richieste di proroga, si dovrà presentare una nuova pratica edilizia.
Il dirigente e/o il responsabile dell’ufficio comunale competente, se riscontra la mancanza di una o più condizioni stabilite per l’intervento, è tenuto a ordinare motivatamente all’interessato di non effettuare le opere e, eventualmente, a informare l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza, nel caso di falsa attestazione da parte del professionista abilitato.
La presentazione della pratica avviene attraverso il portale dell'edilizia.
Dove Presentare la pratica:
Sportello Unico Edilizia
Accesso al portale dell'edilizia
Autorizzazione esecuzione lavori
La pratica dev’essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data di effettivo inizio lavori
Normativa di riferimento:
– art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
– tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016