La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artigianale, commerciale o industriale.
La SCIA va presentata dal titolare dell'attività.
Sono realizzabili mediante la Segnalazione Certificata di Inizio Attività le opere non riconducibili all’attività edilizia libera, alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e non soggetti a permesso di costruire, ossia:
Nella SCIA la verifica di tutte le condizioni viene completamente delegata dalla legge al privato, che avvalendosi di un tecnico abilitato attesta ed autocertifica l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell’intervento.
Nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di atti di assenso, al momento della presentazione la SCIA dev’essere munita della documentazione necessaria, oppure si può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso necessari siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale. In tali casi i lavori possono iniziare solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell’avvenuta acquisizione di tali atti di assenso.
Gli interventi realizzati mediante SCIA possono essere soggetti al contributo di costruzione.
In presenza di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla Segnalazione verrà applicata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.
L’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data della presentazione, può effettuare tutte le verifiche e, in presenza di irregolarità e qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l’interessato non provveda ad adeguare l’intervento alla normativa, l’Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell’attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
L'interessato deve rivolgersi ad un tecnico abilitato per la compilazione della SCIA, per la stesura della relazione e degli elaborati progettuali.
La presentazione della pratica avviene attraverso il portale dell'edilizia.
Dove Presentare la pratica:
Sportello Unico Edilizia
La SCIA va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l'attività.
La pratica SCIA deve essere presentata telematicamente al SUAP di competenza che rilascia la ricevuta che consente l'immediato avvio dell'attività.
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione.
Normativa di riferimento:
– art. 22 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
– tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016
– artt. 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010