Minori non accompagnati

Per MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, solo o accompagnato da adulti diversi dai propri genitori.

Le persone ucraine di età inferiore ai 18 anni che raggiungono il territorio italiano senza genitori vanno considerate quali “minori stranieri non accompagnati”.

Per i minori stranieri non accompagnati è necessaria la nomina di un TUTORE (ai sensi della Legge n. 47/2017), che acquisisce la rappresentanza legale e può compiere atti ordinari e straordinari a favore del minore (esempio: firmare l’iscrizione scolastica, prestare il consenso per le cure sanitarie ecc.).

I parenti o gli adulti che accolgono i minori possono chiedere di essere nominati tutori.

A tal fine è necessaria la compilazione di apposita richiesta da inoltrare al Tribunale per i Minorenni di Milano.

In occasione della presentazione della dichiarazione di presenza presso la Polizia Locale, in caso di minore non accompagnato, verrà fatta relativa comunicazione all’ufficio Servizi Sociali che fisserà un appuntamento all’adulto che accoglie il minore per raccogliere eventuale disponibilità alla nomina di tutore, con compilazione della dichiarazione.

Il Servizio Sociale fornirà assistenza alla compilazione e provvederà a trasmetterla al Tribunale per i Minorenni di Milano.

ACCOGLIERE MINORI PROVENIENTI DALLA GUERRA: si prega di prendere visione della scheda in allegato. Il servizio di riferimento è gestito dal Consorzio Desio Brianza, al quale possono essere inviate le candidature (tramite modulo, anch’esso allegato).