Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025

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Cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione

Data di pubblicazione:

04 Aprile 2025

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I QUESITI REFERENDARI

Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31.03.2025 sono stati pubblicati i DPR in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art 75 della Costituzione dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn 11, 12, 13, 14 e 15 in data 20 gennaio – 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1) Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione.

Si chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

2) Piccole imprese – licenziamenti e relatività indennità: abrogazione parziale

Tale quesito riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termini al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.

Tale quesito punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del sub appaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione.

Tale quesito riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

5) Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni. Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

QUANDO SI VOTA?

• Domenica 8 giugno 2025 dalle ore 07.00 alle ore 23.00
• Lunedì 9 giugno dalle ore 07.00 alle ore 15.00

CHI PUÒ VOTARE?

  • i cittadini che all’8 giugno hanno compiuto 18 anni, in possesso della cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Desio;
  • i cittadini residenti all’estero, maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana, che siano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente all’estero (AIRE) e nelle liste elettorali del Comune, che abbiano esercitato l’opzione di voto in Italia entro i termini
  • i cittadini che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi.

CHE COSA SERVE PER VOTARE

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

UBICAZIONE SEGGI

SEZIONI

EDIFICIO

INDIRIZZO

1-2-3

Scuole Elementari “F.lli” Cervi”

Via F.lli Cervi, 6

4-5

Scuole Elementari “Marco Polo”

Via Bellaria, 5

6-7

Scuole Medie “Giovanni Verga”

Via M.te Generoso, 5

8-9-10-11

Scuole Elementari “Gianni Rodari”

Via Pace, 38

12-13

Scuole Elementari “Carlo Collodi”

Via Giotto, 28

14-15-16

Scuole Medie “Leonardo Da Vinci”

Via L. da Vinci, 73

17-18-19-20-21

Scuole Elementari “Don Milani”

Via R. Cartesio, 10

22-23-24

Scuole Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”

Via Roma, 30

25-26-27

Scuole Elementari “G. Marconi”

Via Gran Sasso, 10

28-29

Scuole Medie “Antonio Gramsci”

Via G. Puccini, 8

VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Per i referendum in questione gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001 n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 2 aprile 2003 n. 104.
In ogni caso viene fatta salva la possibilità di votare in Italia previa apposita e tempestiva opzione. In particolare il diritto di optare per il voto in Italia deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, utilizzando il modulo qui allegato.

NB: l’opzione e il modello allegato dovranno essere inviati entro il termine all’Ufficio Consolare competente operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

(art. 2 del DL 10 marzo 2025 n. 27 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”)

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni elettorali.

Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare al Comune di temporaneo domicilio apposita domanda compilando il modulo qui allegato con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché un recapito di posta elettronica se possibile.

Alla domanda occorre allegare:

– copia di un documento di identità in corso di validità;
– copia della tessera elettorale personale;
– copia della certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, ossia le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

NB: la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata, ai sensi dell’artt 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Detta domanda deve essere presentata entro domenica 4 maggio 2025; può essere revocata entro mercoledì 14 maggio 2025.

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento: 04/04/2025, 10:59

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