Ordinanza del Sindaco: riduzione periodo di esercizio di impianti termici per la climatizzazione invernale

Pubblichiamo in allegato l’Ordinanza con la quale il Sindaco ordina:

  • la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale con definizione della durata dal 22/10/2023 al 08/04/2024;
  • la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
  • la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

d) gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Il documento completo è consultabile in allegato.