Fatturazione Elettronica

L’Amministrazione Pubblica non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico ed inoltre non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Gli Uffici comunali, destinatari delle fatture elettroniche, sono registrati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con apposito codice univoco da inserire nella fattura elettronica.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Si precisa infine che il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto), qualora questi fossero indicati come obbligatori.


Normativa di riferimento:
DM n. 55/2013
decreto legge n. 66/2014