Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Dove Presentare la pratica:

Sportello Unico Edilizia

Per informazioni:

Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

Cosa occorre fare per:

L'interessato deve rivolgersi ad un tecnico abilitato per la compilazione della SCIA, per la stesura della relazione e degli elaborati progettuali.

La presentazione della pratica avviene attraverso il portale dell'edilizia.
Accedi allo Sportello Unico Edilizia

Tempi:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione.

 

Sono realizzabili mediante la Segnalazione Certificata di Inizio Attività le opere non riconducibili all’attività edilizia libera, alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e non soggetti a permesso di costruire, ossia:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, compresa la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (fatte salve le innovazioni per adeguamento antisismico) e il ripristino degli edifici crollati o demoliti
  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ex d.lgs. 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
  • varianti ai permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale (conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati)

Nella SCIA la verifica di tutte le condizioni viene completamente delegata dalla legge al privato, che avvalendosi di un tecnico abilitato attesta ed autocertifica l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell’intervento.

Nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di atti di assenso, al momento della presentazione la SCIA dev’essere munita della documentazione necessaria, oppure si può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso necessari siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale. In tali casi i lavori possono iniziare solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell’avvenuta acquisizione di tali atti di assenso.

Gli interventi realizzati mediante SCIA possono essere soggetti al contributo di costruzione.

In presenza di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla Segnalazione verrà applicata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.

L’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data della presentazione, può effettuare tutte le verifiche e, in presenza di irregolarità e qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l’interessato non provveda ad adeguare l’intervento alla normativa, l’Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell’attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

 


Normativa di riferimento:

– art. 22 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

– tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016

– artt. 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010