Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.
Procedimento di concessione del contributo per edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70 - 73 L.R. n. 12/2005)
Confessioni religiose stabilmente insediate nel territorio comunale.
La legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 (e successive modifiche) al Capo III regolamenta le “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”.
Finalità: concorrere alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, riservate a quelle confessioni religiose i cui rapporti siano disciplinati dall’art. 8 della Costituzione e che già abbiano una presenza organizzata nell’ambito dei Comuni ove si prevedono gli interventi.
L’Amministrazione comunale assegna ogni anno contributi pari all’8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria agli enti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta.
Tali contributi vengono concessi per le attrezzature di cui all’art. 71 della suddetta legge:
Si rammenta che:
La richiesta può essere presentata:
E' necessario compilare l'apposito modulo disponibile nella sezione documenti.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.
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