Occorre precisare che:
- L’IMU non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione per le cosiddette “abitazioni di lusso” (categorie catastali A1, A8 e A9). L’esenzione, si applica anche alle relative pertinenze.
- Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare
- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
Assimilazioni all’abitazione principale
- È assimilata all’abitazione principale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; (ex coniugi)
- Con regolamento comunale è stata stabilita l’assimilazione ad abitazione principale (quindi esente dall’IMU) all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
Agevolazioni:
- riduzione al 75% dell’IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato (vai alla pagina collegamento all’accordo locale)
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito che potrà essere applicata solo dalla data di registrazione del contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
- l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- oltre a quello concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso Comune un altro immobile, a condizione che sia adibito a propria abitazione principale e non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.
- il contratto di comodato gratuito deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU (modello Ministeriale) entro giugno dell’anno successivo alla registrazione. (oppure utilizzando l’apposta modulistica )
Gli immobili soggetti all’imposta sono:
- i fabbricati
- le aree fabbricabili
- i terreni
L’IMU deve essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate annualmente.
Calcolo della base imponibile per le aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
I valori minimi di riferimento per l’anno 2018 sono stati definiti dal Comune di Limbiate con delibera n. 211 del 12/12/2017 non avendo aggiornato tali valori, gli stessi sono applicabili anche per gli anni successivi,
I valori venali possono essere utilizzati per l’attività accertativa riferita ad annualità pregresse. Il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria, presentando elementi oggettivi, come ad esempio perizie di parte, capaci di dimostrare il minor valore dell’area edificabile di proprietà. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 126 del 25 gennaio 2024.
Si ricorda che come previsto dalla normativa “…ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Dlgs 504/92: in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione…” ancorchè l’immobile non sia stato soppresso catastalmente.