L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L’imposta è dovuta dai possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.
Occorre precisare che:
Assimilazioni all’abitazione principale
Agevolazioni:
Gli immobili soggetti all’imposta sono:
L’IMU deve essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate annualmente.
Calcolo della base imponibile per le aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
I valori minimi di riferimento per l’anno 2018 sono stati definiti dal Comune di Limbiate con delibera n. 211 del 12/12/2017 non avendo aggiornato tali valori, gli stessi sono applicabili anche per gli anni successivi,
I valori venali possono essere utilizzati per l’attività accertativa riferita ad annualità pregresse. Il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria, presentando elementi oggettivi, come ad esempio perizie di parte, capaci di dimostrare il minor valore dell’area edificabile di proprietà. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 126 del 25 gennaio 2024.
Si ricorda che come previsto dalla normativa “…ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Dlgs 504/92: in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione…” ancorchè l’immobile non sia stato soppresso catastalmente.
L’imposta dovuta si calcola applicando, alla base imponibile di ciascuna delle fattispecie assoggettabili, le aliquote approvate annualmente dal comune di Limbiate. Nei documenti si possono trovare le informazioni sulle aliquote e sulle detrazioni IMU per l’anno corrente e per quelli precedenti.
Per il calcolo dell’importo dovuto anno 2024 è possibile utilizzare la procedura di calcolo online
Modello F24.
E' possibile utilizzare anche il modello F24 generato con il servizio di calcolo online.
Modalità di pagamento
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato mediante l’utilizzo del mod. F24; la procedura di calcolo di cui sopra produce i relativi mod. F24 precompilati.
I modelli F24 possono essere pagati presso gli istituti bancari e gli uffici postali senza costi aggiuntivi; possono inoltre essere pagati mediante l’utilizzo dei servizi di “home-banking”
Le scadenze di versamento per l’anno 2024:
Ravvedimento Operoso
In caso di omesso/parziale versamento dell’IMU dovuta, il contribuente, attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”, può “sanare” la propria posizione con una consistente riduzione della sanzione prevista.
Con modifica introdotta dall’art. 10-bis del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, il cosiddetto “ravvedimento operoso quinquennale” è stato esteso a tutti i tributi, compresi quelli locali, purché il contribuente si attivi prima che il comune di Limbiate abbia emesso i relativi atti di accertamento;
Utilizzando il link “Calcolo IMU” è possibile accedere all’apposita sezione del ravvedimento operoso quinquennale:
Ufficio Tributi
Normativa di riferimento
La Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020), all’art. 1 comma 738, ha disposto l’abrogazione della IUC, a decorrere dal primo gennaio 2020, limitatamente alle componenti IMU e TASI, ed ha, altresì, disciplinato la “Nuova IMU” con le disposizioni di cui commi da 739 a 783 del medesimo art.1;
Le nuove disposizioni di legge hanno mantenuto pressoché invariate le previgenti norme che regolano l’applicazione dell’IMU.